Per il cpv. 2 del citato disposto, invece, chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole. a. La situazione di legittima difesa presuppone un attacco (o la minaccia di un attacco) ingiusto. Deve essere qualificato di attacco ogni comportamento umano (quello animale essendo escluso, salvo che l’animale costituisca lo strumento di un’azione umana; Monnier, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 15, n. 6, pag. 188;