Elemento soggettivo del reato 24. Sostenendo di avere colpito J. soltanto quando questi era in piedi, l’appellante nega di avere preso in considerazione e accettato l’eventualità di provocarne la morte, tanto più che egli pretende - facendo valere al proposito un errore sui fatti ex art. 13 CP - di avere creduto che la vittima non avesse più di sessant’anni. Egli sostiene invece la realizzazione del reato di lesioni personali gravi in concorso con quelli di omicidio colposo (per il colpo all’addome) e di omissione di soccorso.