di primo grado, pag. 4). Di fatto, essi hanno unicamente indicato che, a loro modo di vedere, potevano essere messe in atto anche altre strategie di intervento, ciò che ancora non equivale né a ipotizzare né a rendere almeno verosimile che si sia verificato un errore dell’arte medica. L’appellante è inoltre malvenuto a prevalersi in questa sede del fatto che in occasione del dibattimento di primo grado non gli è stata concessa la possibilità di sottoporre le risposte rese in aula dal dott. Me. ai consulenti della difesa (cfr. dichiarazione di appello, punto 5, pag. 12). In effetti, ritenuto come l’audizione del dott. Cd. e del prof. Ct.