dichiarazione di appello, punto 6, pag. 14) perde di qualsiasi rilevanza non solo per la sua natura ipotetica, ma già solo per il fatto che, come spiegato dal dott. PE 2 e non contestato dai due consulenti, “la quantità di liquidi che risulta infusa è certamente quella massima somministrabile nell’unità di tempo di cui stiamo parlando” per cui “le vie di accesso venose” praticate in concreto “erano sufficienti alle infusioni”, oltre che più facilmente e più rapidamente attuabili rispetto all’incannulamento centrale (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).