3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6) e come nulla in atti permetta anche solo di dubitare di tali dichiarazioni. Le argomentazioni dei due consulenti della difesa non bastano a togliere forza probante alle spiegazioni e conclusioni del perito giudiziario riguardo all’adeguatezza delle cure mediche ricevute da J.. Da un lato, perché, in realtà, i due consulenti della difesa non arrivano ad affermare che il personale sanitario dell’Ospedale __________è incorso in un errore medico ma si limitano a dichiarare l’uno - il prof. Ct. - che egli “personalmente” avrebbe eseguito la laparotomia e l’altro - il dott.