B., non può essere ritenuta priva di fondamento. Da un lato, non può dirsi - come invece ha fatto la prima Corte - che la sua dichiarazione è smentita dalla deposizione del dott. B.. In effetti, lo specialista ha dichiarato che, seppur ancora non si trattasse di una terapia vera e propria, egli aveva avuto con AP 1, prima del dibattimento di primo grado, diversi colloqui (il 12.5.2010, il 15.11.2010, il 14.2.2011 e il 24.3.2011) e che il primo colloquio a fini diagnostici/terapeutici ha avuto luogo il 20.5.2011 (all. 7 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).