Ancora una volta occorre concludere per la totale inverosimiglianza della nuova argomentazione portata a sostegno della pretesa dichiarazione contraria al vero. Forza è, quindi, concludere che non vi è alcun motivo che possa rendere in qualche modo plausibile la tesi difensiva secondo cui l’appellante, formulando le dichiarazioni registrate nel verbale 22 luglio 2010 e confermandole in quello del 5 agosto 2010 (e, poi, ancora al perito psichiatra), ha ammesso di avere compiuto gesti che, in realtà, non aveva compiuto. Si deve, dunque, concludere che, già solo per questo motivo, la ritrattazione non è credibile. g. Ma non solo.