Nonostante l’avv. DI 1 sia subentrato all’avv. F. il 31 agosto 2010 (cfr. AI 103) - quindi, cinque mesi prima dell’emanazione dell’AA e dieci mesi prima della celebrazione del dibattimento di primo grado - nulla è stato fatto. Non solo in quei mesi non è stato compiuto alcun atto nei confronti del patrocinatore di cui si raccontano nefandezze professionali, ma neppure si è in qualche modo preso contatto con il procuratore pubblico titolare dell’inchiesta per rettificare le dichiarazioni che si pretendono essere contrarie al vero. Forza è, dunque, concludere per la totale inverosimiglianza dell’argomentazione portata a sostegno della pretesa dichiarazione contraria al vero.