2; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 11, pag. 744). Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza. b. Va, qui, prima di tutto precisato che non è nemmeno preteso che AP 1 sia stato costretto dagli inquirenti a rendere le dichiarazioni che, poi, ha ritrattato.