In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e, indirettamente, dell’art. 160 CPP), dunque, il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e - così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) - può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono più dubbie (Piquerez, op. cit., § 99, n. 731, pag. 466; Verniory, op.