codificazione legislativa nell’art. 160 CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove che dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori (Piquerez, op. cit., § 99, n. 730, pag. 466; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 4, pag. 743), la confessione costituisce oggi, infatti, una prova ordinaria che, per quanto di centrale importanza (Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 12, pag. 744; Godenzi, op.