a. Il principio unanimemente riconosciuto secondo cui la confessione - ossia la dichiarazione con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti (Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 160, n. 1-2, pag. 742-743; Godenzi, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 160, n. 1, pag. 739; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 160, n. 1, pag. 291) - deve essere verificata d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n. 729, pag. 465) ha trovato