D’altro lato, neppure si giustifica - a mente dell’appellante - l’opinione peritale secondo cui la lesione all’addome della vittima è da ricondurre al tacco e non alla punta della scarpa da lui calzata (accertamento che, secondo la prima Corte, smentisce le sue dichiarazioni in merito alla posizione della vittima al momento della pedata all’addome), ritenuto che il medico legale non ha né visto la scarpa in questione né tantomeno l’ha confrontata con la lesione riscontrata sul cadavere e che nessun accertamento è stato effettuato sui vestiti indossati dalla vittima per cercare un’eventuale impronta della scarpa.