PE 2. Del resto, dell’inconsistenza della sua tesi ha dato implicitamente atto l’appellante stesso allorquando ha rinunciato a chiedere formalmente la ricusa del medico legale (dichiarazione di appello, pag. 8). In questo senso e per questi motivi, è stata respinta la richiesta di allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità dell’ultima versione dei fatti fornita da AP 1 con i riscontri autoptici.