Ricordato come, all’udienza per incombenti tenutasi di fronte al presidente della Corte delle assise criminali, le parti si fossero accordate per l’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi inferti alla vittima, il ricorrente lamenta che la prima Corte abbia applicato la riduzione del 25% unicamente alla pena relativa alla gomitata. a. A sostegno delle sue tesi, l’appellante ha chiesto: - l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità della sua ultima versione con i riscontri autoptici;