L’appellante contesta, altresì, la pena inflittagli. Ricordato come, all’udienza per incombenti tenutasi di fronte al presidente della Corte delle assise criminali, le parti si fossero accordate per l’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi inferti alla vittima, il ricorrente lamenta che la prima Corte abbia applicato la riduzione del 25% unicamente alla pena relativa alla gomitata. a.