Da un lato, ribadito come egli abbia colpito la vittima unicamente quando questa era in piedi, contesta di avere agito con dolo eventuale. Al riguardo, lamenta che la prima Corte non abbia creduto all’ultima versione dei fatti da lui fornita (secondo cui, appunto, egli non avrebbe più colpito la vittima a terra) e sostiene che il parere del medico legale - su cui i primi giudici si sono fondati per la loro valutazione e che di fatto esclude la possibilità che la lesione all’addome riscontrata sul cadavere sia stata causata da un colpo inferto quando la vittima era ancora in piedi - non è attendibile.