Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 6, 7 e 8 della sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato. Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria con la quale ha chiesto: - l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità delle versioni da lui rese (in sede di inchiesta e in sede dibattimentale) con i riscontri dell’autopsia, subordinatamente l’assunzione da parte dello Stato dei costi per l’allestimento di una perizia di parte; - l’audizione testimoniale del dott. R., della dott.ssa B. e del dott.