Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 17 ottobre 2011, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 3 della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dall’imputazione di omicidio intenzionale e la sua condanna per lesioni personali gravi in concorso con omicidio colposo e omissione di soccorso alla pena detentiva - fissata in considerazione della sua scemata imputabilità - di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 6, 7 e 8 della sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.