{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:31", "Checksum": "0270507d5f4280ffd78a2bf3a754a576", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114\nRegesto:\nOmicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\nDal profilo soggettivo, se è vero che rilevante è il fatto che AP 1 ha reagito con una brutalità impressionante ad un attacco che non comportava per lui un reale pericolo ritenuto che l’approccio sessuale di cui egli è stato fatto oggetto era, in sé, piuttosto banale poiché facilmente sventabile sia per la sua natura (si trattava di un toccamento sopra i vestiti) sia per le caratteristiche dell’autore (una persona anziana e visibilmente debole), è anche rilevante il fatto che egli ha agito, non di sua iniziativa, ma per reazione, poiché provocato dall’attacco della vittima. In sintesi, è vero che AP 1 ha brutalmente picchiato J. con colpi di cui conosceva l’alta potenzialità letale in ciò accettando di provocare la morte di un uomo per un’avance sessuale che, per quanto indesiderata e volgare, non poteva in nessun modo costituire per lui un grave pericolo. Ma è anche vero che è a causa del comportamento di J. che egli ha agito. Non può, infatti, essere dimenticato che AP 1 è passato all’azione perché, con quanto fatto, J. si era reso autore colpevole nei suoi confronti di due reati di natura sessuale (molestie e coazione sessuale). In questo senso, il comportamento di J. va considerato ad attenuazione della colpa di AP 1, da un lato e per una parte (la gomitata) in applicazione dell’art. 16 cpv. 1 CP e, per il tutto, quale circostanza attenuante generica in quanto elemento provocatore.\nSempre dal profilo soggettivo, va poi considerato, quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif. che conferma la sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003), il fatto che AP 1 non ha agito con dolo diretto bensì con mero dolo eventuale e che il tutto si è svolto in pochissimi secondi: quello dell’appellante è, dunque, stato un dolo, non solo eventuale, ma che è nato e si è esaurito in pochi secondi.\nTutto ben considerato, in queste condizioni, fosse stato accertato un dolo diretto, la colpa di un autore pienamente responsabile sarebbe stata giudicata come molto grave e per questa colpa sarebbe stata considerata adeguata - ritenuto il quadro edittale posto dall’art. 111 CP che prevede una pena detentiva da cinque a vent’anni - una pena base aggirantesi attorno ai 14 anni di detenzione (già considerato, come elemento attenuante, il comportamento della vittima).\nTuttavia, in concreto, ritenuto che il tutto si è svolto in pochissimi secondi (e che, quindi, l’intento omicida di AP 1 è circoscritto a questi pochi secondi), il dolo eventuale, da solo, comporta un’importante riduzione della colpa ed impone, di conseguenza, un’importante attenuazione della pena che, per questo solo fattore di riduzione, va a fissarsi attorno agli 11 anni.\nIn concreto, occorre, però, ancora considerare, sempre dal profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che egli ha agito poiché la sua capacità volitiva era parzialmente indebolita a causa del suo stato psichico. Al riguardo occorre, comunque, considerare che, così come indicato al considerando n. 35, la sua imputabilità era scemata soltanto in misura leggera: ne consegue che la sua colpa si riduce proporzionalmente ciò che, di riflesso, impone una nuova riduzione (di due anni) della pena che si attesta, così, sui 9 anni.\nIn applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten). In quest’ambito, vanno considerati, ad ulteriore attenuazione della colpa, da un lato, la giovane età di AP 1 (non ancora ventiquattrenne al momento dei fatti), la sua conseguente immaturità ed anche un’infanzia non propriamente facile vista la grave malattia del padre e la sua prematura scomparsa. In questo ambito, va ancora considerata una certa sensibilità alla pena di AP 1 poiché egli passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni più belli. Ma, soprattutto, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, il pentimento manifestato a più riprese e in modo credibile da AP 1 (e, forse, sin qui non sufficientemente compreso) e dimostrato, comunque (al di là dei tecnicismi legati al riconoscimento dell’attenuante specifica), dalla convenzione stipulata con il fratello della vittima e dagli sforzi profusi per adempiere agli obblighi assunti.\nTutto ben considerato, dunque, adeguata alla colpa di AP 1 è la pena detentiva di 8 anni.\n41. Confermata è, pure, la misura del trattamento ambulatoriale ordinata dai primi giudici.\nAl riguardo, si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le considerazioni espresse dalla prima Corte a pag. 66 (ultimo capoverso) della sentenza impugnata.\nMantenimento della carcerazione di sicurezza\n42. Richiamate riguardo all’applicabilità in concreto dell’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP le argomentazioni già espresse dal giudice dei provvedimenti coercitivi, dalla CRP e dal Tribunale federale nelle loro decisioni agli atti sub AI 157, AI 173, doc. TPC 4, doc. TPC 41, doc. TPC 54 - questa Corte ritiene necessario ordinare il mantenimento della carcerazione di sicurezza cui è astretto AP 1 al fine di garantire l’esecuzione della pena e della misura rispettivamente in vista di un’eventuale procedura di ricorso al Tribunale federale. Peraltro, tenuto conto della pena inflitta, la carcerazione di sicurezza appare ampiamente rispettosa del principio della proporzionalità.\nTassa di giustizia e spese"}