{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:31", "Checksum": "0270507d5f4280ffd78a2bf3a754a576", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114\nRegesto:\nOmicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\n38. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).\nIl nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).\nSecondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.\nEsso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).\nAlcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).\nL’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).\n39.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.\nIl cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.\nb. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4)."}