{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. 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Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\nL’appellante precisa, peraltro, che, in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 18 marzo 2011 davanti al presidente della prima Corte alla presenza del procuratore pubblico, del difensore e del rappresentante dell’accusatore privato, proprio a causa dell’insensatezza della suddivisione operata dal perito, le parti si erano accordate sull’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi da lui inferti, e non soltanto alla gomitata.\nAlla richiesta dell’appellante si è associata, al dibattimento d’appello, la pubblica accusa (verb. dib. d’appello, pag. 13).\n34. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.\nPer il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.\nQualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia (art. 20 CP).\n35. Nonostante i dubbi nutriti da questa Corte sia sull’accertamento del disturbo di personalità che è stato diagnosticato a AP 1 - che sono molti e che l’audizione in aula del perito non solo non è riuscita a dipanare, ma ha addirittura aumentato - sia, e soprattutto, sulla questione a sapere se un disturbo di personalità, diagnosticato per la prima volta dopo un reato e che, in precedenza, non si era mai manifestato, possa fondare, in diritto, una scemata imputabilità, in considerazione di molte circostanze - soprattutto tenuto conto della prassi delle corti ticinesi e del fatto che, non solo la difesa, ma anche l’accusa ha chiesto il riconoscimento di tale attenuante - questa Corte ha ritenuto, in un giudizio da cui non sono estranei motivi di opportunità, di dover stabilire che AP 1 ha agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve.\nCommisurazione della pena\n36. Decisa la condanna per omicidio intenzionale ed esclusa un’eventuale premeditazione del gesto (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 46), i primi giudici hanno considerato gravissima la colpa di AP 1 che, nonostante un percorso scolastico e formativo “più che accettabile”, ha agito “per motivi francamente futili” (ritenuto che per mettere fine alle asserite avances di J. gli sarebbe bastato allontanarsi), “in modo vile” e “con assurda ferocia”, mosso dal suo profondo disprezzo nei confronti degli omosessuali (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 64). Estremamente grave e dimostrazione di totale assenza di pentimento è stato ritenuto anche il comportamento da lui tenuto successivamente ai fatti (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 65).\nLa Corte di prime cure ha dunque considerato adeguata alla colpa di AP 1 una pena base di 16/17 anni (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 65).\nI primi giudici hanno poi attenuato tale pena in considerazione della situazione personale dell’appellante, della sua giovane età, del lungo carcere preventivo sofferto, della sensibilità personale all’espiazione alla pena, della sua incensuratezza (seppure solo in territorio elvetico), della sua parziale collaborazione (caratterizzata da peraltro non immediate ammissioni poi ritrattate), della sua scemata imputabilità di grado lieve, del fatto di avere agito con dolo eventuale e dell’accordo risarcitorio concluso con gli eredi della vittima “per un importo sostanzialmente corretto anche se ad oggi soluto solo per una minima parte” (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 66). Spiegando che i citati fattori giustificano una riduzione della pena base del 40/45% - di cui il 20/25% per la scemata imputabilità “unicamente imputabile alla gomitata e non ai successivi due calci” - essi hanno inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 66).\nAlla pena detentiva è infine stato affiancato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP (da eseguirsi già in sede di espiazione della pena), ritenuto necessario dal perito psichiatrico nonché dallo psichiatra che ha visitato AP 1 in carcere e non più osteggiato dall’appellante (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 68).\n37. Anche nella denegata ipotesi di conferma da parte della scrivente Corte della condanna per omicidio intenzionale, l’appellante contesta la pena inflittagli dai primi giudici, ritenendola troppo severa. Dapprima, egli rimprovera alla prima Corte di avere applicato l’attenuazione di pena dovuta alla sua scemata imputabilità di grado lieve unicamente alla porzione di pena relativa alla gomitata anziché alla pena complessiva e di non avere tenuto conto, a sua parziale discolpa, delle omissioni rimproverate ai medici dell’Ospedale di __________che costituiscono una concausa del decesso della vittima.\nRitenuto, poi, come il suo gesto sia stato una reazione alle insistenti avances di natura sessuale di J., AP 1 sostiene di essersi trovato in una situazione di legittima difesa discolpante ex art. 16 cpv. 1 CP.\nSubordinatamente, egli adduce di avere agito poiché indotto seriamente in tentazione dalla condotta di J..\nInfine, l’appellante sostiene di avere, ammettendo di essere l’autore dell’aggressione ed accettando di risarcire gli eredi della vittima, dimostrato sincero pentimento e chiede che venga tenuto conto, ad ulteriore attenuazione della sua colpa, del comportamento tenuto in carcere e del percorso terapeutico avviato spontaneamente."}