{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:31", "Checksum": "0270507d5f4280ffd78a2bf3a754a576", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114\nRegesto:\nOmicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\nb. Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d pag. 349), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.3).\nIn effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole. L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente.\nSi richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare, STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il citato disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1 e riferimenti e consid. 3a).\nIn questo senso, il risarcimento del danno non sempre basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento: è, infatti, necessario che il risarcimento possa essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale, con cui il reo dimostra di essersi pentito (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; sentenza CCRP 17.2001.8 del 13 febbraio 2001 consid. 2; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894).\nDal canto suo, la dottrina auspica, nell’interesse della parte civile, un riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso di risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 30, pag. 895; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 48, n. 22, pag. 277; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487; sentenza CCRP 17.2009.73 del 12 maggio 2010 consid. 4.3).\n32. In concreto, la realizzazione dei presupposti applicativi dell’art. 48 lett. d CP è esclusa perché il materiale processuale - in particolare, la ritrattazione della propria confessione e il tentativo di scaricare le proprie responsabilità prima su un terzo e, poi, sul personale sanitario che ha avuto in cura la vittima della sua violenza - indica che AP 1 non ha maturato quel reale e profondo ravvedimento indispensabile per riconoscere a suo favore l'attenuante specifica del sincero pentimento. La completa assunzione delle proprie responsabilità con l’ammissione dei propri gesti è, infatti, ritenuto il primo necessario passo verso un serio ravvedimento (cfr. STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 4.7 in cui il TF ha confermato la sentenza 17.2007.70/71/72 del 14 dicembre 2007 della CCRP che ha protetto la decisione dell’istanza inferiore di negare l’attenuante del sincero pentimento a dei correi che avevano formulato le proprie scuse alle vittime e che erano disposti a destinare il loro peculio al risarcimento, definendoli passi nella giusta direzione, ma non sufficienti a fondare l'invocata attenuante, ritenuto come essi non avessero reso completa e immediata confessione ed avessero anzi tentato di scaricarsi reciprocamente la responsabilità maggiore per i fatti commessi; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 48, n. 20, pag. 276).\nTuttavia, in concreto, non può essere dimenticato che AP 1 ha, di sua iniziativa, proposto di indennizzare con un importo considerevole l’unico familiare di J. - il fratello emigrato negli __________in giovanissima età - il cui diritto all’indennizzo poteva essere facilmente messo in discussione e che, dal momento della firma della convenzione, sta facendo fronte all’impegno assunto con uno sforzo che, relativamente alle sue condizioni attuali, è particolare (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4) e, quindi, meritorio.\nDell’impegno spontaneamente assunto e dello sforzo profuso per farvi fronte questa Corte ha tenuto conto, quale attenuante generica ma di peso, nella commisurazione della pena ex art. 47 CP.\nImputabilità dell’autore\n33. L’appellante rimprovera ai primi giudici di avere, seguendo acriticamente il parere espresso dal perito psichiatrico giudiziario, considerato la sua scemata imputabilità di grado lieve unicamente in relazione con la gomitata, ad esclusione dei due calci compressivi. Una simile dicotomia è - a suo dire - insensata a fronte di un’aggressione durata complessivamente soltanto pochi secondi."}