{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. 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PE 2 e non contestato dai due consulenti, “la quantità di liquidi che risulta infusa è certamente quella massima somministrabile nell’unità di tempo di cui stiamo parlando” per cui “le vie di accesso venose” praticate in concreto “erano sufficienti alle infusioni”, oltre che più facilmente e più rapidamente attuabili rispetto all’incannulamento centrale (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).\nQuanto agli altri due argomenti - e, meglio, la mancata trasfusione di sangue e il mancato rispetto delle direttive ALS, BLS e ATLS relative alla rianimazione - i due consulenti non hanno saputo confutare le argomentazioni dei dott. PE 2 e Me. secondo cui, vista l’entità dell’emorragia, una trasfusione non sarebbe servita a nulla (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5; AI 120, pag. 2) e secondo cui le direttive ALS, BLS e ATLS relative alla rianimazione - pur non essendo vincolanti in Svizzera - sono state rispettate “perlomeno in gran parte” (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).\nDel resto, non può essere sottaciuto che lo stesso prof. Ct. - cui si è associato il dott. Cd. - ha dichiarato di ritenere che “non si possa parlare di errore medico” precisando che “quanto formulato nelle due relazioni sono solo supposizioni” (all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 4) e che nessuno dei due ha affermato che, con gli accorgimenti da loro indicati (e, meglio, la richiesta di gruppo sanguigno, l’introduzione del catetere venoso centrale e l’intervento chirurgico), il paziente si sarebbe certamente salvato, il dott. Cd. avendo peraltro precisato che “era una situazione critica e che lo è diventata sempre di più” (all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).\nDi fatto, essi hanno unicamente indicato che, a loro modo di vedere, potevano essere messe in atto anche altre strategie di intervento, ciò che ancora non equivale né a ipotizzare né a rendere almeno verosimile che si sia verificato un errore dell’arte medica.\nL’appellante è inoltre malvenuto a prevalersi in questa sede del fatto che in occasione del dibattimento di primo grado non gli è stata concessa la possibilità di sottoporre le risposte rese in aula dal dott. Me. ai consulenti della difesa (cfr. dichiarazione di appello, punto 5, pag. 12). In effetti, ritenuto come l’audizione del dott. Cd. e del prof. Ct. abbia avuto luogo (stando agli orari indicati negli allegati 4 e 5 al verbale dibattimentale di primo grado) circa 25 minuti dopo quella del dott. Me., la difesa avrebbe potuto sottoporre loro le risposte del medico dell’Ospedale __________durante tale intervallo (peraltro prolungabile a richiesta di parte) o comunque, al più tardi, durante il loro interrogatorio, mettendoli così nelle condizioni di discutere e/o confutare le dichiarazioni del collega. E ciò tanto più che essa, al termine dell’interrogatorio dei suoi due consulenti, aveva rinunciato espressamente ad un confronto tra i tre medici (cfr. all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 6).\nL’argomento è, quindi, privo di pregio.\nAlla luce delle risultanze della documentazione medica in atti e, soprattutto, del parere del medico legale, non può, dunque, che essere concluso che le cure prestate a J. sul luogo dei fatti, durante il trasporto e, poi, all’Ospedale __________ erano del tutto adeguate.\nNon entra, dunque, nemmeno in considerazione l’ipotesi di interruzione del nesso causale adeguato fra il comportamento di AP 1 e la morte di J..\nElemento soggettivo del reato\n24. Sostenendo di avere colpito J. soltanto quando questi era in piedi, l’appellante nega di avere preso in considerazione e accettato l’eventualità di provocarne la morte, tanto più che egli pretende - facendo valere al proposito un errore sui fatti ex art. 13 CP - di avere creduto che la vittima non avesse più di sessant’anni.\nEgli sostiene invece la realizzazione del reato di lesioni personali gravi in concorso con quelli di omicidio colposo (per il colpo all’addome) e di omissione di soccorso.\n25. Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.\na. L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.\nCommette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP)."}