{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. 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È ampiamente noto infatti che uno shock emorragico provoca tipicamente, tra l'altro, tachicardia.\n· Priva di fondamento appare la critica all'affermazione che si sarebbe rinunciato alla rianimazione giusta l'età del paziente. In primo luogo l'età è considerata unitamente ad altri fondamentali parametri: le lesioni riportate e l'instabilità del paziente; dopo di che, l'età avanzata, in un quadro simile, costituisce certo fattore prognostico negativo e orienta normalmente verso l'omissione di azioni di accanimento terapeutico proprio per la concreta perdita di ragionevoli possibilità di sopravvivenza” (AI 120, pag. 2 e 3);\n“ D: Il Presidente mi chiede se in base all'arte medica, malgrado il suo ricovero in ospedale, ma tenuto conto della gravità delle lesioni riportate, dell'instabilità del quadro generale e della sua età, J. non poteva più essere salvato.\nR: Sono sicuro di poter affermare che non era logicamente possibile salvare la vita del paziente”\n(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4 e 5).\nConfrontato con le argomentazioni dei medici consultati dalla difesa (che avanzavano dubbi sull’adeguatezza delle cure prestate a J., cfr. in particolare AI 29), il perito giudiziario ha ribadito la sua opinione evidenziando come “le cure prestate siano state adeguate e tempestive” e precisando ancora una volta “che soltanto la gravità delle lesioni subite ha ineluttabilmente condotto al decesso del paziente” (AI 133, pag. 6 e 7).\nAncora in occasione della sua audizione davanti alla prima Corte egli ha confermato tale opinione:\n“ D: Il Presidente mi chiede se dal mio esame della cartella clinica di J. ho constatato un qualche errore medico rispettivamente una difettosa assistenza da parte del personale sanitario intervenuto in ospedale, con particolare riferimento ad eventuali ritardi nel procedere, ad un'insufficiente somministrazione di liquidi e/o di altre terapie conservative e/o sulle scelte operative fatte oppure se, inversamente, la morte di J. è unicamente da ricondurre alle lesioni da lui riportate a seguito dei fatti del 22.8.2009.\nR: Ho esaminato con attenzione la documentazione medica anche perché sono stato più volte sollecitato su questo punto. La mia conclusione è che non vi fu alcun errore nelle modalità e nei tempi dell'assistenza prestata a J. e che pertanto la causa della morte fu esclusivamente di tipo traumatico ed intervenne nonostante una corretta assistenza medica”\n(all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).\nContrariamente a quanto preteso dalla difesa, pacifica appare, peraltro, la competenza del dott. PE 2 per esprimersi riguardo ad eventuali errori medici ritenuto come egli stesso abbia dichiarato non solo di avere “conseguito una laurea in medicina e chirurgia che mi fornisce competenze di base in tutte le discipline specialistiche e che mi consente di esprimermi in ogni caso clinico laddove le mie competenze me lo consentono”, ma anche di essere “particolarmente versato nel campo della responsabilità professionale medica che è disciplina pienamente inserita nella medicina legale” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6) e come nulla in atti permetta anche solo di dubitare di tali dichiarazioni.\nLe argomentazioni dei due consulenti della difesa non bastano a togliere forza probante alle spiegazioni e conclusioni del perito giudiziario riguardo all’adeguatezza delle cure mediche ricevute da J..\nDa un lato, perché, in realtà, i due consulenti della difesa non arrivano ad affermare che il personale sanitario dell’Ospedale __________è incorso in un errore medico ma si limitano a dichiarare l’uno - il prof. Ct. - che egli “personalmente” avrebbe eseguito la laparotomia e l’altro - il dott. Cd. - di avere trovato “insolito che una rianimazione in sala operatoria sia stata interrotta dopo pochi minuti” (cfr. all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).\nOra, non ha da essere spiegato che la possibilità che un medico scelga una via terapeutica ancora non dimostra che il medico che ne sceglie un’altra cade in un errore dell’arte.\nNemmeno occorre argomentare molto per dimostrare che la mera opinione personale espressa dal dott. Cd. non è di rilevanza alcuna: da un lato, e soprattutto, perché, come spiegato sia dal dott. Me. sia dal dott. PE 2, le terapie somministrate sin dall’inizio costituivano già una forma di rianimazione (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5 e all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 9) e, quindi, non può essere preteso che le manovre di rianimazione sono durate pochi minuti. Dall’altro, perché non è il lasso di tempo durante il quale le manovre di rianimazione sono praticate ad indicarne l’inutilità, ma è lo stato del paziente ad indicare quando esse vanno interrotte. E, in concreto, risulta con evidenza dagli atti che la loro prosecuzione altro non sarebbe stato che un inutile accanimento."}