{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:31", "Checksum": "0270507d5f4280ffd78a2bf3a754a576", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114\nRegesto:\nOmicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\nL’avv. DI 1 chiede al dott. PE 2 se non ritiene strano che un calcio dato con una scarpa n. 44 (lunga 29,5 cm) ad un corpo supino provochi soltanto una frattura di una costola.\nIl dott. PE 2, premettendo che ogni scarpa è formata in maniera diversa (suola rigida o molle, con forme diverse), risponde di non avere né le competenze professionali specifiche né le necessarie indicazioni per poter rispondere con rigore scientifico. Non stupisce comunque che un calcio provochi una sola frattura costale: può non causarne nessuna, una o più di una a dipendenza dell’intensità del colpo, della posizione del corpo, ecc.”\n(verb. dib. d’appello, pag. 9 e 10).\nh.2. Sull’origine delle lesioni al collo e dintorni, già s’è detto che, dopo avere dichiarato che quella al collo è tipica di un afferramento manuale (AI 69, pag. 4 e 6), confrontato con la versione resa da AP 1 il 22 luglio 2010, il dott. PE 2 ha precisato che essa non è incompatibile con un calcio compressivo dato con la vittima a terra (AI 89, pag. 3 e 4 in cui il medico legale spiega che la dinamica illustrata da AP 1 nella sua seconda versione “può ipoteticamente sostituire le ipotesi di afferramento manuale da me prospettato in sede peritale”; all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 10).\nRitenuto, poi, come, al dibattimento di primo grado, il medico legale abbia escluso categoricamente che l’escoriazione al mento di cui alla fotografia n. 8 dell’AI 69 possa essere stata cagionata da una mano che non porta anelli (come era il caso dell’appellante; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3) mentre la stessa sta per raggiungere il collo per afferrarlo o anche in una fase immediatamente successiva (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 3 e 6) e considerato, invece, che tale escoriazione è, a mente di questa Corte, sicuramente compatibile con l’ipotesi di un piede calzato che colpisce dall’alto verso il basso il collo della vittima, ben si può concludere che la versione data da AP 1 il 22 luglio 2010 è più conciliabile con le lesioni riscontrate al collo e al mento della vittima che non quella resa successivamente.\n19. Credibile è, invece, apparso alla scrivente Corte il cambiamento di versione per cui J. non aveva solo tentato - come AP 1 aveva in un primo tempo sostenuto (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3) - ma era riuscito a toccargli i genitali.\nAl riguardo, va, prima di tutto, annotato che, già nel suo primo interrogatorio, AP 1 aveva detto che J.\n“ era arrivato quasi a toccarmi i genitali”\n(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14).\nCiò detto, occorre rilevare che la versione, secondo cui egli non ha ammesso in precedenza che J. era riuscito a toccarlo perché se ne vergognava troppo e che è riuscito a superare tale suo profondo imbarazzo grazie ai colloqui terapeutici avuti con il dott. B., non può essere ritenuta priva di fondamento. Da un lato, non può dirsi - come invece ha fatto la prima Corte - che la sua dichiarazione è smentita dalla deposizione del dott. B.. In effetti, lo specialista ha dichiarato che, seppur ancora non si trattasse di una terapia vera e propria, egli aveva avuto con AP 1, prima del dibattimento di primo grado, diversi colloqui (il 12.5.2010, il 15.11.2010, il 14.2.2011 e il 24.3.2011) e che il primo colloquio a fini diagnostici/terapeutici ha avuto luogo il 20.5.2011 (all. 7 al verb. dib. di primo grado, pag. 2). Non si può, certo, imputare a AP 1 di non avere saputo differenziare tra colloqui intesi come “forma di contatto” (come ha spiegato il dott. B.) e colloqui a fini terapeutici. Ritenuto inoltre come, comunque, la terapia abbia avuto inizio ben due mesi prima del dibattimento di primo grado, non può essere escluso - e, quindi, va ammesso - che, davvero, essa (insieme ai colloqui precedenti) abbia aiutato AP 1 a superare la difficoltà ad ammettere che J. era riuscito nel suo intento di toccargli i genitali (difficoltà, peraltro, tipica di chi è vittima di un reato di natura sessuale, così come lo era AP 1).\nDel resto, non può nemmeno essere preteso che la modifica di versione sia strumentale e da inserire in una strategia difensiva ritenuto come, in ogni caso, la situazione di partenza di AP 1 non sia, con questa nuova rivelazione, sensibilmente modificata: egli è passato dall’iniziale ruolo di vittima di un tentato reato sessuale a vittima dello stesso reato consumato.\n20. Da quanto sopra discende che deve essere accertato che AP 1, dopo che J. lo ha fatto oggetto di ripetute ed esplicite avances sessuali e gli ha fatto subire un toccamento dei genitali, lo ha colpito, dapprima, con una gomitata al volto che ha fatto cadere l’anziano a terra e, allorquando questi giaceva supino al suolo, con due calci compressivi, il primo all’addome e l’altro al collo, così come da lui ammesso in corso di inchiesta.\nValutazione del nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell’appellante ed il decesso della vittima\n21. Sulla scorta del parere di medici da lui consultati, l’appellante sostiene che il personale dell’Ospedale __________ non ha prestato a J. tutte le cure del caso. Le pretese omissioni costituiscono, a suo dire, un vero e proprio errore medico che ha interrotto il nesso di causalità adeguata tra il suo comportamento e il decesso della vittima."}