{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. 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Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\nIn sintesi, dunque, secondo la sua nuova versione, posto di fronte alla necessità di giustificare le lesioni riportate da J. al collo e al torace, AP 1 avrebbe dichiarato il falso per non essere costretto a ritrattare completamente la versione sin lì resa (che vedeva J. cadere a terra subito dopo la gomitata) e perché l’ammissione della presa per il collo avrebbe significato ammettere un intento omicida.\nLa giustificazione è inverosimile.\nDa un lato, è inverosimile che la preoccupazione di chi è esortato a dire la verità e che decide di aderire a tale esortazione sia, non tanto quella di dire tutta la verità, quanto quella di salvaguardare al massimo la propria credibilità. D’altro lato, è evidente l’insostenibilità della tesi secondo cui sarebbe meno grave l’ammissione di avere colpito con violenti calci compressivi al collo e al torace una persona stesa a terra rispetto all’ammissione di avere preso una persona per il collo nel tentativo di allontanarla.\nAncora una volta occorre concludere per la totale inverosimiglianza della nuova argomentazione portata a sostegno della pretesa dichiarazione contraria al vero. Forza è, quindi, concludere che non vi è alcun motivo che possa rendere in qualche modo plausibile la tesi difensiva secondo cui l’appellante, formulando le dichiarazioni registrate nel verbale 22 luglio 2010 e confermandole in quello del 5 agosto 2010 (e, poi, ancora al perito psichiatra), ha ammesso di avere compiuto gesti che, in realtà, non aveva compiuto.\nSi deve, dunque, concludere che, già solo per questo motivo, la ritrattazione non è credibile.\ng. Ma non solo.\nLa tesi difensiva secondo cui, in quei due verbali (e, poi, al perito psichiatra), AP 1 ha reso dichiarazioni non conformi al vero è smentita anche dalla circostanza che, in esse, egli non si è limitato a riprendere ed ammettere fatti che gli venivano contestati dagli inquirenti ma ha raccontato lo sviluppo di una situazione concreta che ha corredato di dettagli e di indicazioni sul suo stato d’animo.\nSignificativa, al proposito, è la spiegazione di avere colpito la vittima a terra perché “preso dall’ira”. Ma, soprattutto, in sé altamente indicativo di un racconto veritiero è il passaggio in cui AP 1 ha detto di ricordare “che quando l’ho colpito all’addome, l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho sentito che nel contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2).\nÈ evidente come i dettagli del “suono tipo “öh” breve” emesso dalla vittima a terra dopo il colpo all’addome e del suo avere “sobbalzato” perché “forse ha avuto uno spasmo” indicano come colui che parla stia raccontando un episodio realmente vissuto.\nNello stesso tempo, quei dettagli e la completezza del racconto (che comprende, oltre all’indicazione precisa del tipo di colpi inferti, anche particolari sulle posizioni dell’aggressore e della vittima) depongono per la sua verità.\nInfine, a smentire la tesi di una versione inveritiera, inventata lì per lì per giustificare le lesioni riscontrate sul cadavere di J., vi è la circostanza che la seconda descrizione dei fatti fornita il 22 luglio 2010 è stata ripetuta e ribadita senza modifiche né imprecisioni nel corso dell’interrogatorio che ha avuto luogo il 5 agosto 2010, a due settimane dal precedente (e, poi, ancora al perito psichiatra).\nh. Sempre nell’esame della credibilità delle diverse versioni rese dall’appellante va, poi, rilevato che il medico legale ha escluso la compatibilità di quella resa al dibattimento di primo grado (e ribadita al dibattimento d’appello) con le lesioni riscontrate sulla vittima.\nh.1. Riguardo alla lesione all’addome (raffigurata sulla foto n. 13 del fascicolo iconografico allegato all’AI 69), il medico legale ha dapprima ribadito che la sua forma è “ampiamente suggestiva dell’impronta posteriore di una scarpa”, soprattutto di una scarpa da ginnastica - e tale era la scarpa calzata da AP 1 al momento dei fatti (AI 83 e all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 8) - e che essa venne causata dalla “parte posteriore di una scarpa applicata parallelamente al torace”:\n“ D. Mi viene chiesto se rispetto alla fotografia (n.d.r: n. 13) posso dire se si sia trattato di un calcio con piede dritto o girato.\nR: Io posso solo descrivere quello che ho constatato .Trattasi di una lesione escoriativa lineare arcuata a convessità destra che viene pertanto definita come lesione figurata, nel senso che ha una forma definita. Detta forma è ampiamente suggestiva dell’impronta posteriore di una scarpa, a maggior ragione se si fosse trattato di una scarpa da ginnastica che solitamente ha la punta morbida ed arrotondata. Confermo quindi che la mia suggestione è quella della parte posteriore di una scarpa applicata parallelamente al torace. Con la parte posteriore della scarpa intendo la zona dove nelle scarpe con il tacco c’è il tacco” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).\nIl medico legale ha, quindi, escluso la compatibilità della lesione all’addome con un calcio d’allontanamento dato all’altezza dell’ombelico così come mimato da AP 1 al dibattimento di primo grado:\n“ D. Mi viene chiesto se la documentazione fotografica di cui alla foto 13 è compatibile con un calcio d’allontanamento all’altezza dell’ombelico rispettivamente parzialmente spostata sulla destra della vittima, calcio trasversale con piede girato e non dritto con un grado stimato tra 45° e 90°.\nR: No. Non è compatibile perché il bersaglio è decisamente al di sopra dell’ombelico”"}