{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. 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Questa versione era stato il mio vecchio patrocinatore a suggerirla anche se io non l’avevo colpito”\n(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).\nLa dichiarazione secondo cui fu il suo patrocinatore a suggerirgli la nuova versione è inverosimile.\nAccettarla significa dare per acquisito, da un lato, che un avvocato ha consigliato al proprio assistito di ammettere, contrariamente al vero, di avere compiuto atti non commessi.\nD’altro lato, significa dare per acquisito che questo stesso legale, non solo ha consigliato al proprio protetto di assumersi responsabilità che non aveva, ma gli ha anche suggerito la storia - non vera - da raccontare.\nIn buona sostanza, significa ammettere che un patrocinatore ha assunto comportamenti rilevanti non soltanto dal profilo deontologico ma anche da quello penale.\nUna simile tesi avrebbe qualche possibilità di venire ascoltata - non ancora ammessa, ma ascoltata e valutata - se l’appellante, una volta trovato un nuovo difensore, avesse compiuto quegli atti che la situazione che egli descrive impone. E meglio, se egli avesse investito della cosa sia l’autorità disciplinare dell’Ordine degli avvocati che il Ministero pubblico.\nCiò non è avvenuto.\nNonostante l’avv. DI 1 sia subentrato all’avv. F. il 31 agosto 2010 (cfr. AI 103) - quindi, cinque mesi prima dell’emanazione dell’AA e dieci mesi prima della celebrazione del dibattimento di primo grado - nulla è stato fatto.\nNon solo in quei mesi non è stato compiuto alcun atto nei confronti del patrocinatore di cui si raccontano nefandezze professionali, ma neppure si è in qualche modo preso contatto con il procuratore pubblico titolare dell’inchiesta per rettificare le dichiarazioni che si pretendono essere contrarie al vero.\nForza è, dunque, concludere per la totale inverosimiglianza dell’argomentazione portata a sostegno della pretesa dichiarazione contraria al vero.\ne. Probabilmente consapevole dell’inverosimiglianza del motivo addotto, al dibattimento d’appello, AP 1 ha ritrattato in parte la dichiarazione resa al dibattimento di primo grado affermando che, in realtà, il suo avvocato non gli aveva suggerito cosa dire ma si era limitato a spronarlo a collaborare con gli inquirenti:\n“ La presidente contesta a AP 1 la dichiarazione resa al dibattimento di primo grado secondo cui era stato il suo vecchio patrocinatore a suggerirgli la versione da dare. AP 1 dichiara che il suo patrocinare di allora gli aveva detto, in sostanza, che doveva ammettere di avergli dato dei colpi in più oltre alla gomitata che lui già ammetteva. Mi diceva che sarebbe stato meglio per me perché ero messo con le spalle al muro da quello che emergeva dall’autopsia.\nPrecisa che non è stato il suo avvocato di allora a dirgli cosa dire: non lo ha istruito. Gli ha semplicemente consigliato di collaborare ammettendo di aver colpito la vittima anche dopo la gomitata. (…)\nRispondendo alla presidente AP 1 dichiara che, durante il colloquio con il suo avvocato del 22.7.2010, lui non gli anticipò quanto avrebbe detto. Semplicemente, alla sua esortazione a collaborare, AP 1 rispose “Sì, sono d’accordo” (verb. dib. d’appello, pag. 6 e 8).\nRitenuto come non sia nemmeno stato preteso che nel verbale del dibattimento di primo grado le dichiarazioni dell’imputato non siano state correttamente registrate, forza è concludere che AP 1 ha mentito alla Corte delle assise criminali sul motivo della sua pretesa dichiarazione contraria al vero.\nQuesto non giova, certamente, alla sua credibilità.\nf. Al dibattimento d’appello, richiesto di spiegare come mai, allora, in sede d’inchiesta egli abbia reso quelle dichiarazioni che ora sostiene essere contrarie al vero, AP 1 ha dichiarato quanto segue:\n“ AP 1 dichiara di non avere detto di avere preso J. per la gola perché pensava che quel gesto sarebbe stato interpretato come una volontà omicida e quindi temeva che, ammettendolo, avrebbe aggravato la sua posizione.\nDichiara di avere ammesso di avere dato i due calci compressivi quando la vittima era a terra perché era messo davanti all’evidenza del referto autoptico e, essendo sotto pressione, non sapeva come giustificare le ferite riscontrate sulla vittima. (…)\nLa presidente legge le dichiarazioni rese da AP 1 il 22.7.2010 registrate nel verbale a pag. 2 e gli chiede di spiegare perché considerava quanto ammesso in quell’occasione meno grave dell’ammissione di avere preso J. per il collo.\nAP 1 risponde che due calci li può dare chiunque mentre prendere una persona per il collo può essere interpretata come la volontà di strozzare. (...)\nA domanda della presidente AP 1 dichiara di avere detto, il 22.7.2010, di avere colpito con i piedi J. quando questi già era a terra per non stravolgere la versione già data. Aveva sin lì ammesso di avere colpito J. con il gomito e che dopo questa gomitata J. era caduto privo di sensi. Con quanto dichiarato il 22.7.2010 AP 1 ha voluto completare quella prima versione senza stravolgerla come avrebbe dovuto fare se avesse detto che, al momento del calcio, J. era ancora in piedi” (verb. dib. d’appello, pag. 5, 6 e 7)."}