{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. 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J. a quel punto è caduto all’indietro.\nLa presidente contesta a AP 1 le dichiarazioni rese durante l’inchiesta davanti al PP il 22.7.2010, confermate il 5.8.2010, e poi ribadite alla perita psichiatra.\nAP 1 dichiara di non avere detto di avere preso J. per la gola perché pensava che quel gesto sarebbe stato interpretato come una volontà omicida e quindi temeva che, ammettendolo, avrebbe aggravato la sua posizione.\nDichiara di avere ammesso di avere dato i due calci compressivi quando la vittima era a terra perché era messo davanti all’evidenza del referto autoptico e, essendo sotto pressione, non sapeva come giustificare le ferite riscontrate sulla vittima.\nLa presidente contesta a AP 1 la dichiarazione resa al dibattimento di primo grado secondo cui era stato il suo vecchio patrocinatore a suggerirgli la versione da dare. AP 1 dichiara che il suo patrocinare di allora gli aveva detto, in sostanza, che doveva ammettere di avergli dato dei colpi in più oltre alla gomitata che lui già ammetteva. Mi diceva che sarebbe stato meglio per me perché ero messo con le spalle al muro da quello che emergeva dall’autopsia.\nPrecisa che non è stato il suo avvocato di allora a dirgli cosa dire: non lo ha istruito. Gli ha semplicemente consigliato di collaborare ammettendo di aver colpito la vittima anche dopo la gomitata.\nLa presidente legge le dichiarazioni rese da AP 1 il 22.7.2010 registrate nel verbale a pag. 2 e gli chiede di spiegare perché considerava quanto ammesso in quell’occasione meno grave dell’ammissione di avere preso J. per il collo.\nAP 1 risponde che due calci li può dare chiunque mentre prendere una persona per il collo può essere interpretata come la volontà di strozzare.\nA domanda della presidente AP 1 risponde che, in quel colloquio, il suo avvocato gli disse che doveva far quadrare il suo racconto con le risultanze e dunque con quelle due ferite che presupponevano altri due colpi (dato che le altre ferite erano solo delle escoriazioni e non erano niente di rilevante).\nIl PP ostende a AP 1 il suo verbale 22.7.2010 e gli chiede quali delle 15 lesioni elencate a pag. 1-2 doveva giustificare.\nAP 1 risponde che doveva giustificare quelle alla pancia e al collo perché sapeva che era lì che lo aveva colpito.\nIl PP gli chiede se a quel momento sapeva quali erano le lesioni provocate all’addome.\nAP 1 risponde di non ricordare esattamente”\n(verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6).\n18. Valutazione delle dichiarazioni rese dall’appellante\na. Il principio unanimemente riconosciuto secondo cui la confessione - ossia la dichiarazione con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti (Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 160, n. 1-2, pag. 742-743; Godenzi, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 160, n. 1, pag. 739; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 160, n. 1, pag. 291) - deve essere verificata d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n. 729, pag. 465) ha trovato codificazione legislativa nell’art. 160 CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie.\nDopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove che dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori (Piquerez, op. cit., § 99, n. 730, pag. 466; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 4, pag. 743), la confessione costituisce oggi, infatti, una prova ordinaria che, per quanto di centrale importanza (Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 12, pag. 744; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n. 2, pag. 740), non gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi probatori (Piquerez, op. cit., § 99, n. 731, pag. 466; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n. 5, pag. 740; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 157, n. 3, pag. 326).\nIn applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e, indirettamente, dell’art. 160 CPP), dunque, il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e - così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) - può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono più dubbie (Piquerez, op. cit., § 99, n. 731, pag. 466; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 9, pag. 744; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 4, pag. 96; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n. 3, pag. 740; per l’obbligo di motivazione, Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 61, pag. 175; sentenza CCRP 17.2009.16-17 del 17 giugno 2009 consid. 2.2).\nIndotta o spontanea, la confessione può essere ritrattata in ogni momento."}