{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:31", "Checksum": "0270507d5f4280ffd78a2bf3a754a576", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114\nRegesto:\nOmicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\nEsprimendosi sulla compatibilità di detta versione con le lesioni riscontrate sulla vittima, il perito ha, quindi, affermato che “confrontando le lesioni osservate all’autopsia con le dichiarazioni dell’accusato posso concludere che la maggior parte delle lesioni osservate sono compatibili con 3 momenti distinti di azione violenta nei confronti della vittima”, precisando, in particolare, che “è compatibile dunque che vi sia stato un violento colpo al volto che abbia provocato una caduta a terra senza difese che lasciò il paziente supino sull’asfalto” e che “a paziente a terra vi fu certamente un contatto violento nella regione addominale dell’ipocondrio destro” e che, infine, vi fu un momento distinto “certamente reiterato o prolungato di violenta compressione alla regione del collo e del mento”, concludendo che “le dichiarazioni dell’accusato possono essere genericamente ritenute compatibili” con le lesioni riportate dalla vittima.\nIn aula, il perito non ha fatto che ribadire la piena compatibilità della lesione all’addome “con una posizione della vittima supina a terra” ritenendo “francamente improbabile una posizione eretta della vittima” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).\nIn tali circostanze, non si vede in che misura l’esperto sarebbe incorso in una contraddizione. Nelle sue dichiarazioni non si legge, infatti, altro che un’iniziale prudenza a fronte della panoplia di ipotesi possibili. Confrontato successivamente con due specifiche versioni dell’accaduto (vittima in piedi, rispettivamente a terra al momento dei colpi mortali), egli non ha fatto altro che esprimersi per la maggiore plausibilità dell’una rispetto all’altra.\nPrive di fondamento, se non addirittura temerarie, inoltre, le considerazioni dell’appellante riguardo alla pretesa parzialità del perito giudiziario a fronte dei numerosi incarichi ricevuti dalle autorità inquirenti ticinesi, rispettivamente della convenzione tra esse e l’Istituto di medicina legale dell’Ospedale __________di cui fa parte il dott. PE 2.\nDel resto, dell’inconsistenza della sua tesi ha dato implicitamente atto l’appellante stesso allorquando ha rinunciato a chiedere formalmente la ricusa del medico legale (dichiarazione di appello, pag. 8).\nIn questo senso e per questi motivi, è stata respinta la richiesta di allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità dell’ultima versione dei fatti fornita da AP 1 con i riscontri autoptici.\nc. Sulla scorta di un anticipato apprezzamento delle prove - e per i motivi che risulteranno evidenti in seguito - è stato giudicato del tutto inutile per il giudizio che questa Corte è chiamata a rendere procedere agli accertamenti richiesti dalla difesa per chiarire quale parte della scarpa di AP 1 è all’origine della lesione all’addome.\nd. Come si vedrà in seguito, in atti non vi è alcun elemento che permetta anche solo di ipotizzare che la vittima non abbia potuto beneficiare di cure mediche adeguate. Al contrario, da tutto il materiale probatorio in atti emerge con chiarezza che nulla può essere rimproverato al personale sanitario che ha preso a carico J. dopo l’aggressione.\nPertanto, ritenuto che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2b), che per questa valutazione l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a) e che, entro tali limiti, l’apprezzamente anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-konvention, ad art. 6, nota 367 con rimandi; sentenza CARP 17.2010.37 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3; sentenze CCRP del 23 aprile 2010 in re A. consid. 2.2; del 10 settembre 2002 in re D. consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R. consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G. consid. 2.1 con riferimenti), la richiesta di allestimento di una perizia sull’adeguatezza delle cure prestate a J. è stata respinta.\nCondanna per omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale\nAccertamenti circa la dinamica dei fatti: credibilità delle dichiarazioni dell’appellante\n15. L’appellante contesta di avere colpito J. allorquando egli giaceva a terra, sostenendo che agli atti non vi sono prove che dimostrino il contrario.\nIn particolare, l’appellante ritiene che il parere del medico legale su cui la prima Corte ha fondato i suoi accertamenti non è attendibile.\nDa un lato, esso conterrebbe delle contraddizioni. Infatti - rileva il ricorrente - il medico legale, dopo avere sostenuto, nel suo referto 23 giugno 2010, l’impossibilità di stabilire la posizione della vittima al momento in cui i colpi le sono stati inferti, in aula, senza disporre di alcun elemento nuovo, ha invece dichiarato che la lesione all’addome è pienamente compatibile un calcio sferrato alla vittima supina a terra, escludendo di fatto la possibilità che la vittima si trovasse in posizione eretta al momento in cui è stata colpita in quella zona."}