{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:31", "Checksum": "0270507d5f4280ffd78a2bf3a754a576", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114\nRegesto:\nOmicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione\n\n\n“ Tengo a precisare che non era assolutamente mia intenzione di cagionare la sua morte. La reazione che ho avuto in quel momento, cioè colpire l’anziano, è stata istintiva e non calcolata. Non prevedevo che potesse portare a questo esito. Ero molto infastidito dal suo insistente atteggiamento e soprattutto che si era avvicinato a me per toccarmi i genitali”\n(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; cfr. anche GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2 e 4).\n13. Con sentenza 11 luglio 2011, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 43-44 e 46-47 nonché dispositivo n. 1.1).\nSulla scorta delle dichiarazioni predibattimentali dell’accusato (giudicate più credibili rispetto alla ritrattazione in aula anche a fronte delle constatazioni e del parere del medico legale; sentenza impugnata, consid. 25, pag. 44-45), i primi giudici hanno, infatti, ritenuto che AP 1 ha colpito la vittima, dapprima, con una forte gomitata circolare al viso che ne ha causato la caduta al suolo e, poi, con due calci compressivi e violenti all’addome e al collo quando questa giaceva inerme a terra e che, di conseguenza, in tali circostanze, egli non poteva non prendere in considerazione ed accettare la possibilità di uccidere (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 46-47).\nA fronte della perizia psichiatrica che riconosce all’accusato, limitatamente alla gomitata, una scemata imputabilità di grado lieve, la prima Corte ha inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni, assortita da un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di espiazione della pena (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 52-53 e consid. 48, pag. 64-66 nonché dispositivi n. 3 e n. 5).\nLa sentenza è stata appellata da AP 1.\nDa qui, la presente procedura.\nAppello\n14. AP 1 contesta anzitutto la condanna per omicidio intenzionale.\nDa un lato, ribadito come egli abbia colpito la vittima unicamente quando questa era in piedi, contesta di avere agito con dolo eventuale. Al riguardo, lamenta che la prima Corte non abbia creduto all’ultima versione dei fatti da lui fornita (secondo cui, appunto, egli non avrebbe più colpito la vittima a terra) e sostiene che il parere del medico legale - su cui i primi giudici si sono fondati per la loro valutazione e che di fatto esclude la possibilità che la lesione all’addome riscontrata sul cadavere sia stata causata da un colpo inferto quando la vittima era ancora in piedi - non è attendibile.\nD’altro lato, l’appellante sostiene che il decesso della vittima è riconducibile anche ad un errore del personale dell’Ospedale __________. Errore che, quand’anche non avesse interrotto il nesso di causalità adeguata tra il suo comportamento ed il decesso, influirebbe, riducendola, sulla sua responsabilità penale (non essendo egli il solo ed unico responsabile dell’evento).\nL’appellante contesta, altresì, la pena inflittagli. Ricordato come, all’udienza per incombenti tenutasi di fronte al presidente della Corte delle assise criminali, le parti si fossero accordate per l’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi inferti alla vittima, il ricorrente lamenta che la prima Corte abbia applicato la riduzione del 25% unicamente alla pena relativa alla gomitata.\na. A sostegno delle sue tesi, l’appellante ha chiesto:\n- l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità della sua ultima versione con i riscontri autoptici;\n- l’esecuzione di fotografie, con riferimento metrico per la determinazione delle dimensioni, delle scarpe calzate dall’autore al momento dei fatti nonché il rilievo della loro impronta;\n- l’audizione in aula dei medici presenti quella sera nel pronto soccorso per chiarire pretese lacune della cartella clinica della vittima e l’allestimento di una perizia intesa a chiarire se le omissioni riscontrate dagli esperti consultati dalla difesa costituiscano un vero e proprio errore medico;\n- l’audizione in aula del perito giudiziario e dello psichiatra da lui consultato per chiarire la questione della scemata imputabilità.\nb. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non si scorge alcuna contraddizione nel parere del medico legale circa la posizione della vittima nel momento in cui le è stato inferto il calcio all’addome.\nIn effetti, se è vero che a pag. 4 del suo referto 23 giugno 2010 (AI 69), prima di essere messo al corrente delle dichiarazioni dell’appellante, il perito ha affermato che “non è possibile stabilire le singole modalità di sferramento dei colpi e non è possibile neppure stabilire la posizione della vittima nel momento in cui i colpi sono stati inferti”, la diversa opinione da lui espressa nel verbale 3 agosto 2010 di delucidazione orale del referto autoptico (AI 89, pag. 4) trova una chiara giustificazione ritenuto che, in quell’occasione, gli era stata prospettata la versione dei fatti resa da AP 1 il 22 luglio 2010, secondo cui egli colpì la vittima a terra con due pedate compressive all’addome e al collo (AI 89, pag. 1)."}