{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-114_2012-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111467&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e28536c6cd2559c6fba44a600019340f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:31", "Checksum": "0270507d5f4280ffd78a2bf3a754a576", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.04.2012 17.2011.114\nRegesto:\nOmicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compressivi al collo ed all'addome. Inattendibilità di una ritrattazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 20 aprile 2012/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nassessori giurati: |\nAS 1 AS 3 AS 4 AS 6 AS 5 (supplente) AS 2 (supplente) |\n|\nsegretaria: |\nBarbara Maspoli, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 luglio 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 luglio 2011 dalla Corte delle assise criminali |\n|\n|\n|\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 17 ottobre 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: con sentenza 11 luglio 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di omicidio intenzionale per avere, a __________, presso l’area di sosta autostradale, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50, intenzionalmente cagionato la morte di J., colpendolo di sorpresa con una gomitata al viso che lo fece cadere supino al suolo e quindi con due violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono il decesso, intervenuto alle ore 00.20 del 23 agosto 2009 presso l’Ospedale __________.\nAP 1 è stato invece prosciolto dall’imputazione - prospettatagli dall’accusa soltanto al pubblico dibattimento - di infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni.\nIn applicazione della pena, tenuto conto dello stato di scemata imputabilità in preda al quale ha agito, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di nove anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, assortita da un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.\nIl condannato è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena rispettivamente in vista della procedura di appello.\nLa Corte ha, infine, condannato AP 1 al pagamento di tasse e spese, ponendo invece a carico dello Stato la retribuzione del difensore d’ufficio, la cui nota professionale è stata approvata per fr. 5'427.- comprensivi di onorario, spese e IVA.\npreso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 17 ottobre 2011, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 3 della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dall’imputazione di omicidio intenzionale e la sua condanna per lesioni personali gravi in concorso con omicidio colposo e omissione di soccorso alla pena detentiva - fissata in considerazione della sua scemata imputabilità - di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.\nNe discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 6, 7 e 8 della sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.\nContestualmente alla dichiarazione di appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria con la quale ha chiesto:\n- l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità delle versioni da lui rese (in sede di inchiesta e in sede dibattimentale) con i riscontri dell’autopsia, subordinatamente l’assunzione da parte dello Stato dei costi per l’allestimento di una perizia di parte;\n- l’audizione testimoniale del dott. R., della dott.ssa B. e del dott. M.;\n- l’allestimento di una perizia medica in merito alle cure prestate alla vittima presso l’ospedale di __________;\n- l’audizione dibattimentale degli psichiatri dott.ssa PE 1 (perito giudiziario) e dott. O. (perito incaricato dalla difesa);\n- la garanzia da parte dello Stato della copertura dei costi relativi sia alla partecipazione in aula del dott. O. sia alla redazione da parte sua di una controperizia completa di analisi testistica,\nriservandosi, a dipendenza degli esiti degli accertamenti richiesti, di proporre eventuali nuove prove.\nCon scritto 8 novembre 2011, l’appellante ha chiesto che venissero effettuate delle fotografie (con riferimento metrico per la determinazione delle dimensioni) delle scarpe indossate da AP 1 al momento dei fatti e che venisse eseguito il rilievo della loro impronta.\nCon decreto 22 dicembre 2011, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza probatoria, ammettendo l’audizione in qualità di perito della dott.ssa PE 1 e respingendola per il resto.\nesperito il pubblico dibattimento dal 18 al 20 aprile 2012 durante il quale:\n- il procuratore pubblico, precisando che AP 1 ha commesso tutti gli atti in stato di lieve scemata imputabilità, ha postulato l’integrale reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;\n- il patrocinatore dell’appellante ha chiesto l’accoglimento dell’appello e, dunque, il proscioglimento di AP 1 dall’imputazione di omicidio intenzionale e la sua condanna per omicidio colposo in concorso con il reato di lesioni personali gravi commesse con dolo eventuale ed in stato di legittima difesa discolpante, subordinatamente poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima. Quanto alla commisurazione della pena ha chiesto che si tenga conto della scemata imputabilità di grado lieve applicabile a tutti i colpi inferti alla vittima, dell’ammissione resa in aula, del sincero pentimento dimostrato, del percorso terapeutico intrapreso spontaneamente e del comportamento tenuto in carcere.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti"}