, 428 CPP, 24 cpv. 1, 305 CP; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 600.- - spese complessive fr. 200.- fr. 800.- sono posti a carico dell’istante.