Si osserva infine che, in questa sede, non può essere rimessa in questione la realizzazione del presupposto soggettivo del reato di favoreggiamento: l’istituto della revisione, che è un rimedio straordinario, non può, infatti, essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti di una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410).