Riguardo le pretese pressioni che avrebbero determinato l’istante ad ammettere di avere agito consapevolmente, si rileva che non vi sono elementi che possano anche solo far sospettare che - pur se ammessa - la situazione descritta dall’istante realizzi il motivo di revisione di cui all’art. 299 lett. a CPP (che, peraltro, l’istante nemmeno invoca). Si osserva infine che, in questa sede, non può essere rimessa in questione la realizzazione del presupposto soggettivo del reato di favoreggiamento: