Ricordato come una conclusione diversa, sulla base dei medesimi fatti, ma unicamente per quanto concerne gli aspetti soggettivi del medesimo reato, non è un motivo di revisione (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 89 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410), non è dato, in concreto, il motivo di revisione previsto dall’art. 299 lett. b CPP–Ti. 5. Riguardo le pretese pressioni che avrebbero determinato l’istante ad ammettere di avere agito consapevolmente, si rileva che non vi sono elementi che possano anche solo far sospettare che - pur se ammessa - la situazione descritta dall’istante realizzi il motivo di revisione di cui all’art. 299 lett.