Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente (art. 299 lett. b CPP–Ti), è necessario che le sentenze tra loro contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un accertamento di fatti inconciliabile.