Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 412 CPP). In particolare l’istante deve comprovare il motivo di revisione invocato, allegando, ad esempio, per quanto concerne l’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, il giudizio successivo che contraddice la sentenza impugnata (Mini, op. cit., n. 4 ad art. 411 CPP; Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 270). Se l’istanza di revisione non soddisfa i requisiti indicati, l’autorità competente lo rinvia al mittente cui viene assegnato un termine per rimediare alle lacune. Decorso infruttuoso tale termine, non entra nel merito (art. 385 cpv.