Se ritiene invece il motivo di revisione fondato, il tribunale d’appello annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e rinvia la causa all’autorità da esso designata per nuovo esame e giudizio o emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti (art. 413 cpv. 2 CPP). Quando è possibile, questo effetto devolutivo e riformatore è preferibile in applicazione del principio della celerità e dell’efficacia della giustizia (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1224). c. Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati.