Se ritiene che il motivo di revisione non sia dato, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione (art. 413 cpv. 1 CPP) e la sentenza impugnata resta valida (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1224). Se ritiene invece il motivo di revisione fondato, il tribunale d’appello annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e rinvia la causa all’autorità da esso designata per nuovo esame e giudizio o emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti (art. 413 cpv.