art. 410). Essendo il motivo di revisione dovuto alla contraddittorietà tra due sentenze di carattere assoluto, l’accoglimento dell’istanza comporta l’annullamento della sentenza impugnata, senza nessun esame del merito da parte dell’autorità competente a decidere della revisione, che deve accertare unicamente se vi è l’inconciliabilità (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2006, pag. 789 n. 1279; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 88 ad art. 410; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., § 102, n. 29; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410). Se ritiene che il motivo di revisione non sia dato, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione (art. 413 cpv.