La revisione della sentenza penale deve, dunque, essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti o provati. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’autore principale viene condannato per furto e, in seguito, nel procedimento contro il ricettatore, viene deciso che l’infrazione di base non è realizzata, quando un’altra persona, oltre al condannato, viene dichiarata colpevole del medesimo atto senza che via sia correità oppure ancora quando, per un reato che poteva compiere una sola persona, ne vengono invece