La contraddizione può, invero, riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a revisione (Rémy, in Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 92 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410; Mini, op. cit., n. 9 ad art. 410). La revisione della sentenza penale deve, dunque, essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti o provati.