I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente (Rémy, in Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, n. 89 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 9 ad art 410). La contraddizione può, invero, riguardare unicamente i fatti: