c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett.