1'500.-- e al pagamento di tasse e spese di giustizia. B. La sentenza è stata impugnata da AP 1 alla Corte di cassazione e revisione penale con ricorso del 1° giugno 2009, con il quale, senza contestare la condanna per favoreggiamento pronunciata nei suoi confronti, ha chiesto in nome del suo profondo e pluridecennale legame di amicizia con P., di essere mandato esente da pena in applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP. Con giudizio del 13 gennaio 2010, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso, pronunciandosi in favore di un’attenuazione della pena decisa dal primo giudice, concretizzatasi nell’annullamento della multa inflitta al condannato.