{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-113_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110448&nX40_KEY=4921770&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b2f3a7c9995a06cd0af876591b99546"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revisione. 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Tale armadietto è stato poi recuperato dalla Polizia presso l’abitazione di AP 1, e conteneva, tra le altre cose, sia documentazione personale (fotografie, lettere) che documentazione di tipo professionale e commerciale (contratti, polizze assicurative, tessere bancarie, carte di credito, documenti e permessi riferiti ai soggiorni e alle occupazioni che P. ha svolto fin dal suo arrivo nell’ovest europeo, corrispondenza medica, certificati medici, fatture, ricevute di pagamento, indirizzi, numeri di conti correnti bancari, numeri di telefono, un cellulare, fr. 80'000.-- in contanti, cfr. sentenza 24 aprile 2009, consid. 6-7, pagg. 5-6).\nSulla base di questi accertamenti il pretore ha ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento.\nIl giudice di prime cure ha, poi, ritenuto adempiuto l’elemento costitutivo soggettivo del reato di favoreggiamento alla luce dell’ammissione di AP 1 che, davanti al PP (verbale 9 maggio 2007, AI 1, pag. 4), ha ammesso di avere agito con dolo diretto dichiarando quanto segue:\n“Sapevo del procedimento penale a carico di P. (…). Era evidente che si trattava di occultare documentazione o oggetti che potevano essere di interesse per la Magistratura anche se, ribadisco, non so cosa contenga esattamente l’armadietto. So che l’ho fatto, visto lo stretto legame che mi unisce a P. e nella convinzione della sua innocenza”\n(verbale 9 maggio 2007, AI, pag. 4).\nL’elemento soggettivo del reato, come detto accertato principalmente sulla scorta di quest’ammissione, è, poi, stato corroborato da una serie di altre considerazioni esposte dal primo giudice al consid. 9 della sentenza di cui oggi si chiede la revisione (sentenza 24 aprile 2009, consid. 9, pag. 8).\nc. Con sentenza del 20 maggio 2011, il Tribunale federale ha confermato la decisione del 9 giugno 2010 della CCRP (inc. 17.2009.59), con cui l’avv. __________ è stata prosciolta dal reato di istigazione a favoreggiamento per la mancata realizzazione dell’elemento costitutivo soggettivo.\nIl TF ha dapprima confermato, anche a carico dell’avv. __________, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi del reato di favoreggiamento, affermando che tale realizzazione è “pacifica” (STF del 20 maggio 2011 inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).\nIl TF ha, invece, negato - in relazione a __________ - la realizzazione dei presupposti soggettivi del reato, confermando quanto già accertato dalla CCRP, e meglio che l’avv. __________, per una serie di argomentazioni che non è necessario riprendere in questa sede, non aveva motivi di ritenere che quanto contenuto nell’armadietto fosse di qualche interesse per il procedimento penale in corso a carico di P. (sentenza CCRP inc. 17.2009.59 del 9 giugno 2010; STF del 20 maggio 2011 inc. 6B_621/2010).\nd. Ne deriva che la sentenza di assoluzione non è inconciliabile con quella di condanna del qui istante, ritenuto come - data per acquisita la realizzazione dei presupposti oggettivi del reato - essa sia stata determinata da accertamenti riguardo la consapevolezza che aveva l’avv. __________ dell’interesse dell’armadietto per il procedimento penale.\nTale consapevolezza è stata negata sulla scorta di accertamenti la cui irrilevanza per il giudizio nei confronti di AP 1 - di principio data poiché attinenti ad un aspetto soggettivo di un terzo - è confermata e confortata insindacabilmente dall’ammissione contraria fatta dal qui istante che, con la dichiarazione surriportata, ha ammesso di avere avuto piena consapevolezza di stare sottraendo agli inquirenti del materiale rilevante per l’inchiesta a carico di P. e, dunque, di avere commesso favoreggiamento con dolo diretto (vedi sopra).\nRicordato come una conclusione diversa, sulla base dei medesimi fatti, ma unicamente per quanto concerne gli aspetti soggettivi del medesimo reato, non è un motivo di revisione (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 89 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410), non è dato, in concreto, il motivo di revisione previsto dall’art. 299 lett. b CPP–Ti.\n5. Riguardo le pretese pressioni che avrebbero determinato l’istante ad ammettere di avere agito consapevolmente, si rileva che non vi sono elementi che possano anche solo far sospettare che - pur se ammessa - la situazione descritta dall’istante realizzi il motivo di revisione di cui all’art. 299 lett. a CPP (che, peraltro, l’istante nemmeno invoca).\nSi osserva infine che, in questa sede, non può essere rimessa in questione la realizzazione del presupposto soggettivo del reato di favoreggiamento: l’istituto della revisione, che è un rimedio straordinario, non può, infatti, essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti di una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410).\nL’istante avrebbe dovuto far valere le contestazioni relative all’accertamento della sua consapevolezza sull’importanza per il procedimento penale dell’armadietto sottratto (o, meglio, del suo contenuto) nell’ambito di un ricorso presentato contro la sentenza che ne accertava la realizzazione."}