{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-113_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110448&nX40_KEY=4921770&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b2f3a7c9995a06cd0af876591b99546"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revisione. 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Ciò si verifica, ad esempio, quando l’autore principale viene condannato per furto e, in seguito, nel procedimento contro il ricettatore, viene deciso che l’infrazione di base non è realizzata, quando un’altra persona, oltre al condannato, viene dichiarata colpevole del medesimo atto senza che via sia correità oppure ancora quando, per un reato che poteva compiere una sola persona, ne vengono invece condannate due (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 90 ad art. 410; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). In tutti questi casi la revisione deve essere ammessa, mentre non può esserlo quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 90 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410).\nEssendo il motivo di revisione dovuto alla contraddittorietà tra due sentenze di carattere assoluto, l’accoglimento dell’istanza comporta l’annullamento della sentenza impugnata, senza nessun esame del merito da parte dell’autorità competente a decidere della revisione, che deve accertare unicamente se vi è l’inconciliabilità (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2006, pag. 789 n. 1279; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 88 ad art. 410; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., § 102, n. 29; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410).\nSe ritiene che il motivo di revisione non sia dato, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione (art. 413 cpv. 1 CPP) e la sentenza impugnata resta valida (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1224). Se ritiene invece il motivo di revisione fondato, il tribunale d’appello annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e rinvia la causa all’autorità da esso designata per nuovo esame e giudizio o emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti (art. 413 cpv. 2 CPP). Quando è possibile, questo effetto devolutivo e riformatore è preferibile in applicazione del principio della celerità e dell’efficacia della giustizia (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1224).\nc. Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa: la responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 412 CPP). In particolare l’istante deve comprovare il motivo di revisione invocato, allegando, ad esempio, per quanto concerne l’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, il giudizio successivo che contraddice la sentenza impugnata (Mini, op. cit., n. 4 ad art. 411 CPP; Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 270).\nSe l’istanza di revisione non soddisfa i requisiti indicati, l’autorità competente lo rinvia al mittente cui viene assegnato un termine per rimediare alle lacune. Decorso infruttuoso tale termine, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).\n4. AP 1 chiede la revisione della sentenza di condanna del 24 aprile 2009 pronunciata nei suoi confronti dal giudice della Pretura penale pretendendo che essa è inconciliabile con la sentenza di assoluzione dell’avv. __________, pronunciata posteriormente dalla CCRP e, poi, confermata dal TF.\na. Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente (art. 299 lett. b CPP–Ti), è necessario che le sentenze tra loro contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un accertamento di fatti inconciliabile.\nOccorre dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti di cui alla sentenza pronunciata il 24 aprile 2009 nei confronti di AP 1 e quello alla base della sentenza 21 maggio 2011 del Tribunale federale riguardante __________ vi sia una contraddizione tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna dell’istante."}