{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-113_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110448&nX40_KEY=4921770&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b2f3a7c9995a06cd0af876591b99546"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revisione. 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STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).\nI motivi di revisione applicabili, che sono per contro determinati dal diritto applicabile al momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione, sono invece quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 453 CPP n. 5).\n3.a. Giusta l’art. 299 lett. b CPP - Ti la revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando, dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa.\nCon il termine di “sentenza” va intesa ogni decisione presa da un’autorità cantonale - giudiziaria o no - competente per pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP pag. 473).\nPer rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa all’art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami). L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, pag. 752 n. 3503).\nInoltre, sempre secondo la giurisprudenza resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, le due sentenze devono riferirsi ai medesimi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi, non sono idonei, per ciò soltanto, a confortare un giudizio di inconciliabilità (sentenza CCRP n. 17.2001.48 consid. 2).\nb. Il medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa, è previsto anche dal nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art. 299 lett. b del CPP–Ti.\nI principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente (Rémy, in Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, n. 89 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 9 ad art 410). La contraddizione può, invero, riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a revisione (Rémy, in Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 92 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410; Mini, op. cit., n. 9 ad art. 410)."}