{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-113_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110448&nX40_KEY=4921770&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b2f3a7c9995a06cd0af876591b99546"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revisione. Negata inconciliabilità con una sentenza resa posteriormente quando la medesima fattispecie è giudicata diversamente unicamente dal profilo soggettivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:39:33", "Checksum": "3a9da80ebdb7f6e0d5d7a1f42611df36", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.113\nRegesto:\nRevisione. Negata inconciliabilità con una sentenza resa posteriormente quando la medesima fattispecie è giudicata diversamente unicamente dal profilo soggettivo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 2 febbraio 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nSara Lavizzari, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di revisione presentata l’8 ottobre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 aprile 2009 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con sentenza 24 aprile 2009, il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di favoreggiamento per avere, il 2 maggio 2007, a __________, sottratto una persona ad atti di un procedimento penale, e meglio, per avere commesso atti di favoreggiamento in favore di P., suo conoscente da lunga data allora detenuto in carcerazione preventiva presso il Carcere giudiziario, ovvero, seguendo istruzioni telefoniche del di lui difensore avv. __________, preso in consegna, trafugandolo dal domicilio di P. in __________ ed occultandolo presso la sua abitazione di __________, un armadietto chiuso a chiave, contenente documentazione probatoria e banconote in varie valute per un controvalore di ca. 80'000.--, allo scopo di occultare mezzi di prova e denaro contante, rispettivamente di sottrarli al sequestro degli inquirenti.\nIl pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna, per un totale di fr. 6'000.--, oltre che alla multa di fr. 1'500.-- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.\nB. La sentenza è stata impugnata da AP 1 alla Corte di cassazione e revisione penale con ricorso del 1° giugno 2009, con il quale, senza contestare la condanna per favoreggiamento pronunciata nei suoi confronti, ha chiesto in nome del suo profondo e pluridecennale legame di amicizia con P., di essere mandato esente da pena in applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP.\nCon giudizio del 13 gennaio 2010, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso, pronunciandosi in favore di un’attenuazione della pena decisa dal primo giudice, concretizzatasi nell’annullamento della multa inflitta al condannato.\nLa sentenza è passata, incontestata, in giudicato.\nC. Con allegato scritto dell’8 ottobre 2011, AP 1 si è rivolto a questa Corte postulando la revisione della decisione 24 aprile 2009 della Pretura penale e, di conseguenza, la sua assoluzione dall’accusa di favoreggiamento, sostenendo che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti è inconciliabile con la sentenza del 20 maggio 2011 del Tribunale federale che ha confermato l’assoluzione dell’avv. __________ dall’imputazione di istigazione a favoreggiamento. A mente dell’istante, il fatto che l’avv. __________sia stata dichiarata non colpevole di averlo istigato al reato di favoreggiamento, poiché la stessa non era a conoscenza del contenuto dell’armadietto del quale ha chiesto l’asportazione dal domicilio di P. e, date le circostanze, poteva legittimamente credere che vi fosse custodita documentazione personale del suo cliente che non doveva cadere nelle mani della consorte, deve comportare anche la sua assoluzione. Nemmeno lui sapeva infatti - continua l’istante - quale fosse il contenuto dell’armadietto, ma sapeva però che P. custodiva a casa un ““tesoro” che non voleva cadesse in mano alla moglie” (istanza, pag. 3). Egli si è, pure, fidato delle indicazioni dell’avvocato ed ha agito con il solo scopo di aiutare l’amico P. a difendersi dalla moglie. Non certo per ostacolare il corso della giustizia.\nAl di là delle dichiarazioni da lui rese sotto pressione a verbale - continua - egli ha agito perché convinto che l’avv. __________ non gli avrebbe mai chiesto di commettere un’azione illegale: al massimo, quindi, gli si può rimproverare un comportamento negligente. Non di certo la commissione del reato di favoreggiamento per dolo o dolo eventuale.\nD. Con osservazioni 8 novembre 2011, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’istanza di revisione, sostenendo che l’assoluzione dell’avv. __________ per carenza del presupposto soggettivo del reato di favoreggiamento non ha nessuna rilevanza diretta sulla sentenza di condanna di AP 1, che ha esplicitamente ammesso di essere stato consapevole che l’asportazione dell’armadietto era volta a occultare documenti o oggetti rilevanti per il procedimento penale. Ciò che realizza l’elemento costitutivo soggettivo del reato.\nE. Con scritto di data 12 ottobre 2011 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da proporre.\nConsiderando\nin diritto: 1. In parziale accoglimento delle richieste probatorie formulate da AP 1 con la presente istanza di revisione, è stato richiamato l’incarto 10.2008.124 della Pretura penale e le sentenze CCRP n. 17.2009.59 e STF 20 maggio 2011 inc. 6B_621/2010 emanate nei confronti dell’avv. __________.\nNon si è, invece, fatto luogo al richiamo dell’intero incarto concernente il procedimento penale a carico di quest’ultima non essendo esso necessario ai fini del giudizio che occupa la scrivente Corte."}